Legami di Seta - Forum Italiano BDSM & Fetish

Ragazze che pagano per dominazione?

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view post Posted on 8/7/2023, 16:15     +1   -1
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CITAZIONE (Elendil22 @ 10/6/2023, 12:22) 
Mi pare si possano pagare persino gli amici. Tempofa era uscita una app dove si affittavano amici. Anzi mi stupisco come mai non hanno crrato una app per affittare schiave o schiavi.

sarebbe figoper chi è in cerca.
 
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CITAZIONE (Elendil22 @ 10/6/2023, 12:22) 
Mi pare si possano pagare persino gli amici. Tempofa era uscita una app dove si affittavano amici. Anzi mi stupisco come mai non hanno crrato una app per affittare schiave o schiavi.

Perché sarebbe reato ex art.532 cp
 
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LA PROSTITUZIONE IN ITALIA È LEGALE?
Feb 2, 2020 | DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE

Cerchiamo di dare una risposta ad una domanda che mi viene rivolta spesso e frequente: la prostituzione in Italia è legale oppure no? Iniziamo subito col dire di si: in Italia la prostituzione è un’attività legale, sebbene non sia (al momento) regolamentata. Ciò che non è ovviamente legale è la prostituzione minorile, ovvero la vendita del proprio corpo da parte di chi non abbia compiuto i diciotto anni d’età! La legge penale è molto severa sull’argomento: l’articolo 600 bis [1] del codice penale, titolato proprio “prostituzione minorile”, prevede infatti pene estremamente elevate per chi compie atti sessuali con un minorenne in cambio di soldi. A parte tale norma penale, non esiste però alcuna disposizione che vieti a un maggiorenne di vendere il proprio corpo o di comprare le attenzioni sessuali di una prostituta o di un prostituto: se non è vietato vendere, ovviamente, non lo è neanche comprare!

Tanto premesso, ritengo utile evidenziare subito che non sono legali (anzi, vengono sanzionati penalmente!) tutti quei comportamenti che “ruotano attorno” alla prostituzione altrui. La legge n. 75 del 1958 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” (la cosiddetta legge “Merlin”, per intenderci quella che ha abolito le cosiddette “case chiuse” e che regola ancora la materia) punisce infatti tutte quelle condotte che si concretizzano nello sfruttamento, nel favoreggiamento o nell’induzione alla prostituzione altrui [2], anche oggi in piena “era delle escort” (in tal senso anche le recenti sentenze n. 6352/2019 della Cassazione e n. 141/2019 della Corte Costituzionale).

Facciamo però molta attenzione: sebbene, come abbiamo visto, la prostituzione sia in linea di principio assolutamente legale nel nostro Paese, questa può comunque diventare reato quando viola il pubblico pudore. Sto facendo riferimento a quando la prostituta indossi abiti particolarmente succinti oppure quando si compiano atti osceni in luoghi vicini a quelli normalmente frequentati da minori (come è, ad esempio, ad una scuola, un oratorio o un parco giochi), se vi è il pericolo che questi vi assistano; solo il reato “base” di atti osceni in luogo pubblico è stato infatti depenalizzato nel 2016 e non è più punito con la reclusione, ma “solo” con una salatissima sanzione amministrativa (ho dedicato all’argomento uno specifico post – clicca qui).

Ma se la prostituzione è legale, quando sentiamo alla televisione o alla radio che il tal Sindaco o che nella tal città è stata dichiarata “guerra alle lucciole”, cosa significa esattamente? Beh, in assenza di una chiara scelta legislativa nessuno ha il potere di vietare direttamente la prostituzione… ecco allora che si cerca di disincentivarla utilizzando i pochi strumenti giuridici a disposizione. Di solito applicando in modo molto rigido la vigente normativa come sono il codice della strada (sanzionando magari il cliente che accosta per contrattare sul prezzo, non perché contratta ma perché intralcia il traffico) oppure la stessa legge Merlin (contestando magari il favoreggiamento, l’induzione o addirittura lo sfruttamento della prostituzione al cliente che accompagna una prostituta da casa al luogo di lavoro e viceversa [3]), eccetera.

Alcune ultime considerazioni:

la prostituta o il prostituto mantengono integra al 100% la propria dignità e, con essa, la piena e incondizionata libertà sessuale, al pari di ogni altra persona. Ciò significa che rimangono liberi di decidere se vendere o meno il proprio corpo e in che misura. Se per qualsiasi motivo si rifiutassero quindi di compiere (o di portare a termine) atti sessuali, non possono essere in alcun modo obbligati o costretti dal cliente che, altrimenti, potrebbe addirittura commettere il reato di violenza sessuale (per intenderci meglio, pensate che la Cassazione ha recentemente condannato per violenza sessuale un cliente che diede un bacio non voluto ad una prostituta con cui stava consumando un rapporto – Cass. 2201/2020);
sebbene, come abbiamo visto, la prostituzione sia un’attività lecita, ciò non significa che l’ordinamento giuridico generale la tuteli al pari delle altre attività lavorative, si limita infatti solo a “tollerarla”, nulla di più! Questo vuol dire che il lavoratore dipendente che si prostituisce (pubblico o privato, militare o civile che sia, non fa alcuna differenza), può essere licenziato senza particolari problemi, anche se l’attività si è svolta fuori dall’orario di lavoro. Esiste infatti una costante giurisprudenza che conferma (con diverse argomentazioni che non tratterò per esigenze di sinteticità) il fatto che il datore di lavoro possa legittimamente licenziare il proprio dipendente che si prostituisca, anche se la cosa avviene fuori dall’orario di servizio;
la relazione che lega la prostituta o il prostituto al cliente è, dal punto civilistico, un contratto “immorale” (cosiddetto contratto ob turpe causam), poiché contrastante con il buon costume e, soprattutto, con il principio di incommerciabilità del proprio corpo. Ciò significa nella pratica che, ai sensi dell’articolo 2035 [4] del codice civile, se:
il cliente non è soddisfatto per la prestazione sessuale o non la riceve nei termini concordati, non può far causa alla prostituta/o per farsi restituire quanto pagato;
al termine del rapporto sessuale la prostituta/o non viene pagata/o, non ha a disposizione alcuno strumento giuridico per ottenere giudizialmente la somma pattuita.
vi sono fondati motivi per tenere distinte prostituzione e pornografia [5]: l’attore porno, infatti, non è persona che si prostituisce! Sebbene anche la pornografia non sia oggi un’attività regolamentata, il fatto che esista una specifica tassa [6] sul materiale “a luci rosse” ci aiuta a ritenere che si tratti di attività lecita e da qui appare corretto fare i necessari distinguo con la prostituzione …
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[1]: articolo 600 bis del codice penale – Prostituzione minorile: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

[2]: articolo 3 della legge 75 del 1958: “E’ punito con la reclusione da due a sei anni […]:

chiunque […] abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui […]”.
[3]: normalmente tali contestazioni non vengono prese in considerazione dai giudici, sempre se la cosa non accada con regolarità ogni giorno, altrimenti tali reati potrebbero effettivamente configurarsi.

[4]:articolo 2035 del codice civile: “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. Il termine “ripetere” va inteso nel senso di richiesta al giudice di ottenere ciò di cui si ritiene di aver diritto: nel nostro caso, ottenere la somma pagata (dal cliente) o solo contrattata (se, invece, siamo nel caso in cui è la prostituta a non esser stata pagata).

[5]: naturalmente sono vietati la pedopornografia, cioè la pornografia con attori che non hanno compiuto i 18 anni, e la zooerastia che, in fin dei conti, rappresenta una evidente ipotesi di maltrattamento nei confronti degli animali

Edited by comando - 11/7/2023, 04:52
 
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LA PROSTITUZIONE IN ITALIA È LEGALE?
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Cerchiamo di dare una risposta ad una domanda che mi viene rivolta spesso e frequente: la prostituzione in Italia è legale oppure no? Iniziamo subito col dire di si: in Italia la prostituzione è un’attività legale, sebbene non sia (al momento) regolamentata. Ciò che non è ovviamente legale è la prostituzione minorile, ovvero la vendita del proprio corpo da parte di chi non abbia compiuto i diciotto anni d’età! La legge penale è molto severa sull’argomento: l’articolo 600 bis [1] del codice penale, titolato proprio “prostituzione minorile”, prevede infatti pene estremamente elevate per chi compie atti sessuali con un minorenne in cambio di soldi. A parte tale norma penale, non esiste però alcuna disposizione che vieti a un maggiorenne di vendere il proprio corpo o di comprare le attenzioni sessuali di una prostituta o di un prostituto: se non è vietato vendere, ovviamente, non lo è neanche comprare!

Tanto premesso, ritengo utile evidenziare subito che non sono legali (anzi, vengono sanzionati penalmente!) tutti quei comportamenti che “ruotano attorno” alla prostituzione altrui. La legge n. 75 del 1958 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” (la cosiddetta legge “Merlin”, per intenderci quella che ha abolito le cosiddette “case chiuse” e che regola ancora la materia) punisce infatti tutte quelle condotte che si concretizzano nello sfruttamento, nel favoreggiamento o nell’induzione alla prostituzione altrui [2], anche oggi in piena “era delle escort” (in tal senso anche le recenti sentenze n. 6352/2019 della Cassazione e n. 141/2019 della Corte Costituzionale).

Facciamo però molta attenzione: sebbene, come abbiamo visto, la prostituzione sia in linea di principio assolutamente legale nel nostro Paese, questa può comunque diventare reato quando viola il pubblico pudore. Sto facendo riferimento a quando la prostituta indossi abiti particolarmente succinti oppure quando si compiano atti osceni in luoghi vicini a quelli normalmente frequentati da minori (come è, ad esempio, ad una scuola, un oratorio o un parco giochi), se vi è il pericolo che questi vi assistano; solo il reato “base” di atti osceni in luogo pubblico è stato infatti depenalizzato nel 2016 e non è più punito con la reclusione, ma “solo” con una salatissima sanzione amministrativa (ho dedicato all’argomento uno specifico post – clicca qui).

Ma se la prostituzione è legale, quando sentiamo alla televisione o alla radio che il tal Sindaco o che nella tal città è stata dichiarata “guerra alle lucciole”, cosa significa esattamente? Beh, in assenza di una chiara scelta legislativa nessuno ha il potere di vietare direttamente la prostituzione… ecco allora che si cerca di disincentivarla utilizzando i pochi strumenti giuridici a disposizione. Di solito applicando in modo molto rigido la vigente normativa come sono il codice della strada (sanzionando magari il cliente che accosta per contrattare sul prezzo, non perché contratta ma perché intralcia il traffico) oppure la stessa legge Merlin (contestando magari il favoreggiamento, l’induzione o addirittura lo sfruttamento della prostituzione al cliente che accompagna una prostituta da casa al luogo di lavoro e viceversa [3]), eccetera.

Alcune ultime considerazioni:

la prostituta o il prostituto mantengono integra al 100% la propria dignità e, con essa, la piena e incondizionata libertà sessuale, al pari di ogni altra persona. Ciò significa che rimangono liberi di decidere se vendere o meno il proprio corpo e in che misura. Se per qualsiasi motivo si rifiutassero quindi di compiere (o di portare a termine) atti sessuali, non possono essere in alcun modo obbligati o costretti dal cliente che, altrimenti, potrebbe addirittura commettere il reato di violenza sessuale (per intenderci meglio, pensate che la Cassazione ha recentemente condannato per violenza sessuale un cliente che diede un bacio non voluto ad una prostituta con cui stava consumando un rapporto – Cass. 2201/2020);
sebbene, come abbiamo visto, la prostituzione sia un’attività lecita, ciò non significa che l’ordinamento giuridico generale la tuteli al pari delle altre attività lavorative, si limita infatti solo a “tollerarla”, nulla di più! Questo vuol dire che il lavoratore dipendente che si prostituisce (pubblico o privato, militare o civile che sia, non fa alcuna differenza), può essere licenziato senza particolari problemi, anche se l’attività si è svolta fuori dall’orario di lavoro. Esiste infatti una costante giurisprudenza che conferma (con diverse argomentazioni che non tratterò per esigenze di sinteticità) il fatto che il datore di lavoro possa legittimamente licenziare il proprio dipendente che si prostituisca, anche se la cosa avviene fuori dall’orario di servizio;
la relazione che lega la prostituta o il prostituto al cliente è, dal punto civilistico, un contratto “immorale” (cosiddetto contratto ob turpe causam), poiché contrastante con il buon costume e, soprattutto, con il principio di incommerciabilità del proprio corpo. Ciò significa nella pratica che, ai sensi dell’articolo 2035 [4] del codice civile, se:
il cliente non è soddisfatto per la prestazione sessuale o non la riceve nei termini concordati, non può far causa alla prostituta/o per farsi restituire quanto pagato;
al termine del rapporto sessuale la prostituta/o non viene pagata/o, non ha a disposizione alcuno strumento giuridico per ottenere giudizialmente la somma pattuita.
vi sono fondati motivi per tenere distinte prostituzione e pornografia [5]: l’attore porno, infatti, non è persona che si prostituisce! Sebbene anche la pornografia non sia oggi un’attività regolamentata, il fatto che esista una specifica tassa [6] sul materiale “a luci rosse” ci aiuta a ritenere che si tratti di attività lecita e da qui appare corretto fare i necessari distinguo con la prostituzione …
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[1]: articolo 600 bis del codice penale – Prostituzione minorile: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

[2]: articolo 3 della legge 75 del 1958: “E’ punito con la reclusione da due a sei anni […]:

chiunque […] abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui […]”.
[3]: normalmente tali contestazioni non vengono prese in considerazione dai giudici, sempre se la cosa non accada con regolarità ogni giorno, altrimenti tali reati potrebbero effettivamente configurarsi.

[4]:articolo 2035 del codice civile: “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. Il termine “ripetere” va inteso nel senso di richiesta al giudice di ottenere ciò di cui si ritiene di aver diritto: nel nostro caso, ottenere la somma pagata (dal cliente) o solo contrattata (se, invece, siamo nel caso in cui è la prostituta a non esser stata pagata).

[5]: naturalmente sono vietati la pedopornografia, cioè la pornografia con attori che non hanno compiuto i 18 anni, e la zooerastia che, in fin dei conti, rappresenta una evidente ipotesi di maltrattamento nei confronti degli animali

Leva il punto interrogativo e rileggi pure quello che hai scritto tu perché lo dice chiaramente,è reato l' induzione alla prostituzione.
 
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