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F, agghiacciato, prese atto di avere sommato altre nuove, ingiuste e incomprensibili cause di punizione. Non c’era spazio per reclamare la loro ingiustizia, sia perché una simile facoltà non era concessa, sia perché, in ogni caso, sarebbe stato inutile. Infatti, ormai, aveva assimilato il principio, in base al quale, le Dominatrici erano sempre nel giusto, e potevano fare quel che volevano di lui, che, quindi, poteva solo subire ciò che veniva disposto.
- Per capire il procedimento disciplinare - continuava intanto Miss Manuela, va precisato che è regolamentato da una normativa dettagliata, che tutela sia l’ordinamento schiavista, che le singole Dominatrici, offese dalle mancanze. Esso, dunque, si articola in varie fasi, in cui sono definiti i ruoli di tutte la parti, siano soggetti od oggetti del procedimento stesso. Il primo e fondamentale soggetto, è l’Ufficio della Corte di Giustizia, un organo del Regno composto da Padrone: alcune ne fanno parte di diritto, per la loro origine nobiliare, altre sono nominate dalle elezioni, che vengono tenute periodicamente, fra tutte le Signore associate all’Organizzazione. Non è interesse di voi schiavi, sapere il significato della distinzione fra “Nobili” e “Associate”: vi basti sapere, che la nobiltà deriva dall’essere state fra le fondatrici del Regno o dall’avere svolto opere molto importanti, mentre le associate sono le signore che hanno aderito successivamente all’Organizzazione. Un altro soggetto, è l’Ufficio della Persecuzione, che svolge le funzioni dell’Accusa, anche questo composto in modo analogo. Nella fase iniziale del procedimento disciplinare, il ruolo principale è quello dell’Accusa, infatti l’Ufficio effettua controlli periodici degli stati di servizio, rilevando i casi di schiavi che, per la quantità o la qualità delle annotazioni negative, meritano di subire la procedura. L’Ufficio della Persecuzione, ogni anno, stabilisce alcuni indirizzi di massima per determinare la quantità e la qualità delle annotazioni, che suggeriscono l’adozione delle sanzioni disciplinari; inoltre, suggerisce alle Signore criteri di massima, per la valutazione delle mancanze e delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Quando l’Ufficio dell’Accusa riscontra l’utilità di procedere nei confronti di uno schiavo, provvede ad emettere nei suoi confronti un ordine di comparizione, che viene eseguito a cura del Corpo delle Guardiane. Si tratta, in questo caso, di un gruppo di Signore che si sono specializzate nella sorveglianza, custodia e repressione degli schiavi: ne avete già incontrate, e spesso ne incontrerete nelle varie attività. L’ordine di comparizione, comporta l’immediato utilizzo sullo schiavo di mezzi di costrizione severi, tali da consentire la sua facile individuazione, la cattura, e il trasporto. E' da escludere, la possibilità che in qualche modo possa sottrarsi all’obbligo di essere a disposizione dell’Ufficio della Persecuzione. L’ordine, può stabilire la comparizione immediata davanti all’Accusa, oppure può fissare data ed ora opportune, in relazione alla gravità della situazione e delle incombenze a cui lo schiavo è adibito. Qualora la comparizione sia differita, lo schiavo viene comunque tenuto, nel frattempo, sotto maggior controllo e viene inasprito il regime di privazioni a cui è sottoposto. Eventuali mancanze, commesse in questo periodo sono considerate per definizione molto gravi. Un caso particolare rispetto a quanto ho detto, è quello di una diretta denuncia presentata da una Signora all’Ufficio della Persecuzione, con la richiesta di arresto immediato. Se l’Ufficio concorda con la denuncia, circa la gravità della situazione, cosa che avviene di regola, salvo casi estremi, l’ordine di comparizione con arresto comporta l’immediata imposizione allo schiavo del regime di carcere duro, con la sospensione di ogni altra attività. Nel caso normale, invece, lo schiavo viene portato a disposizione dell’Ufficio, che procede, senza particolari formalità, ad acquisire dalle Signore che hanno effettuato le annotazioni, la conferma delle stesse, e dell’intenzione di dare luogo al procedimento disciplinare. Le Signore interpellate, possono in questa fase, rinunciare all’annotazione, confermarla mantenendola però “sospesa”, oppure confermarla chiedendo che si proceda. Le rinunce, piuttosto rare, comportano la cancellazione dell’annotazione. Le sospensioni lasciano indenni le note, ma non vengono al momento considerate per l’avvio della procedura. Le conferme con richiesta disciplinare vengono contate e valutate nuovamente, per verificare se sussistono i soliti requisiti, di numero e quantità che giustificano l’azione. Se queste sono insufficienti, la procedura viene archiviata, con la possibilità che lo schiavo venga comunque sottoposto ad una punizione corporale, qualora l’Ufficio della Persecuzione la ritenga utile per la sua educazione. Ciò è considerato molto opportuno, visto che in questo modo, lo schiavo ottiene la cancellazione delle note negative, a cui le Signore hanno rinunciato. Nel caso di archiviazione, indipendentemente dall’inflizione di una punizione, non sono toccate le note “sospese” poiché esse rimangono nella disponibilità personale delle Signore che le hanno formulate. Qualora le note rimaste, confermino la necessità di agire, l’Ufficio della Persecuzione emette l’ordine di arresto, e lo schiavo viene recluso in regime duro. Nella decisione di arresto, sia nel caso ordinario, che in quello particolare della denuncia diretta, si indica la Signora che svolgerà personalmente il compito dell’Istruttoria e si stabilisce la data della successiva udienza, durante la quale saranno formalizzate le accuse. Fino a tale udienza, lo schiavo viene sottoposto a gravi misure restrittive e costrittive, in modo che possa cominciare a riflettere sulle sue colpe e soprattutto che giunga adeguatamente indebolito all’inizio dell’istruttoria vera e propria. Di ciò si occupano le Guardiane, che agiscono seguendo gli indirizzi generali, o speciali, forniti dall’Ufficio della Persecuzione. Ovviamente, se l’udienza è vicina si applicherà allo schiavo un regime molto più pesante che nel caso contrario, e così pure se le colpe sono rilevanti, in modo che la vittima sia opportunamente preparata a subire le conseguenze delle sue mancanze. Mentre lo schiavo è recluso, l’Accusa, informa del provvedimento la Corte di Giustizia, e tutte le Signore che hanno fatto annotazioni. La Corte si limita, per ora, ad una presa d’atto, mentre le Signore, anche quelle che avevano rinunciato alle note, possono confermare o modificare le loro posizioni, entro un termine fissato prima dell’udienza. L’accusa, quindi, fa il punto della situazione delle rinunce, delle sospensioni e delle conferme, per valutare una volta per tutte la sussistenza dei requisiti per procedere ulteriormente. Le sospensioni, anche in questo momento, non sono considerate fra i capi d’imputazione in modo autonomo, ma possono essere oggetto d’indagine, per essere valutate come circostanze aggravanti. All’udienza, in presenza dello schiavo, l’Accusa redige l’atto che contiene le imputazioni, l’esito degli accertamenti svolti e le considerazioni conclusive. Nulla di ciò viene illustrato allo schiavo, che pertanto, resta all’oscuro dell’effettivo oggetto dell’indagine. Gli vengono invece comunicati i provvedimenti a suo carico, che si intendono adottare per lo svolgimento dell’istruttoria. La procedura, prevede una prima fase di torture, privazioni e restrizioni, in attesa di ricevere dalla Corte di Giustizia, le designazioni delle altre figure del processo. Tutto ciò, continua ad avere lo scopo di debilitare ulteriormente l’imputato, e renderlo così più utile alle indagini. Dopo le nomine della Corte, inizieranno gli accertamenti, e le prove, per valutare il pentimento dello schiavo, e rendere più efficace la funzione riabilitativa delle punizioni disciplinari. Sulla base di tali specifiche indicazioni, dunque, il Corpo delle Guardiane e la Rappresentate dell’Accusa, si occupano di preparare l’imputato al proseguimento del giudizio. Va detto che, per quanto improbabile, è possibile che alla prima udienza, un certo numero di cambiamenti d’opinione delle Signore, possa comportare il venir meno dei presupposti per l’azione disciplinare. Come nella fase precedente, in tale eventualità, l’Accusa archivia gli atti, modifica di conseguenza lo stato di servizio, ed infligge una punizione conclusiva d’immediata esecuzione. Mentre lo schiavo resta a disposizione dell’Accusa, la Corte provvede a nominare la Signora che giudicherà il caso, ed inoltre, un’esperta sanitaria ed una Signora a tutela della difesa dell’imputato. La Giudice ha il compito di seguire le indagini dell’Accusa, di valutare le sue conclusioni, di sentire la Difesa e, quindi, di decidere sulla colpevolezza e sulle pene. L’esperta sanitaria, scelta fra le Signore del Corpo Sanitario, che è un’altra specializzazione di incarico, ha la funzione di controllare che le indagini, non comportino lesioni troppo gravi dell’imputato. La Signora incaricata della Difesa, infine, ha un ruolo assai particolare, poiché, seguendo le indagini, cercherà di vedere se esistono circostanze favorevoli all’imputato, dall’applicazione di attenuanti, ai casi di esagerazione delle imputazioni. Non si tratta assolutamente di un avvocato difensore dello schiavo, ma piuttosto, di un soggetto utile per bilanciare le posizioni dell’Accusa. Viene normalmente scelta fra una lista di Signore che non rivestono altre funzioni in Organi principali del Regno. In caso di procedimenti che si presumono sbrigativi, la Corte può anche soprassedere a tale nomina. La Signora della Difesa, se designata, ha la particolare facoltà di nominare l’avvocato dell’imputato. Si tratta di uno schiavo, di sua proprietà o comunque a disposizione del Regno, che la Signora può affiancare all’imputato, durante le indagini. In pratica, la Difesa potrà consentire all’avvocato di esprimere le possibili scuse dell’imputato. In tal caso, se sarà ammesso a parlare, anche l’avvocato sarà soggetto a torture e restrizioni. Inoltre può capitare, che nel caso di impossibilità fisica dell’imputato a sopportare le torture dell’indagine, tocchi all’avvocato di subirle in sua sostituzione. Prima di procedere con l’analisi delle successive udienze istruttorie, bisogna precisare, che oggetto dell’indagine non sono tanto le circostanze di fatto, ma l’accertamento della consapevolezza della colpa da parte dell’imputato, ed il suo profondo pentimento. Infatti, l’azione disciplinare, non ha una funzione puramente punitiva, ma serve a rafforzare nell’imputato i principi della schiavitù, ad ottenere il suo ravvedimento, e ad estirpare ogni possibile tentazione ribelle. E’ per questo che l’istruttoria si svolge con metodi inquisitori: l’imputato viene torturato, finché lo si ritiene pronto a manifestare il proprio pentimento, quindi lo si interroga, per verificare se ha capito le sue colpe e se intende ravvedersi. Se l’esito non è soddisfacente, perché non sembra pentito o perché si ostina a non ammettere le colpe, si riprende con la tortura e con gli interrogatori. Se l’esito è soddisfacente, si ripete egualmente la tortura, per accertarsi che non si tratti di un pentimento di comodo, poi si sospende la sessione di indagine per un tempo adeguato. Alla successiva ripresa, l’imputato viene nuovamente torturato ed interrogato, fin quando si ha la conferma degli esiti della sessione precedente. Solo allora, si può dichiarare conclusa l’istruttoria, a meno che la Giudice, non intenda ripetere le prove, fino a quando riterrà opportuno, per ottenere il suo convincimento. Non fa parte della lezione la descrizione delle torture e degli interrogatori. In questa occasione, è sufficiente ribadire che l’istruttoria si svolge alla presenza della Giudice, della Sanitaria, dell’Accusa, nonché della Difesa e dell’avvocato, se ci sono. L’Accusa propone il suo metodo di indagine, la Giudice l’approva o lo corregge, e quindi si procede all'esecuzione. Gli interrogatori, sono svolti dall’Accusa, e la Giudice può fare domande dirette, ovvero autorizzare le domande della Difesa. Dopo l’interrogatorio, l’Accusa e la Difesa esprimono le loro valutazioni, e la Giudice decide sul valore da assegnare all’esito, con le conseguenze del caso circa la ripresa delle torture. Qualora la Giudice ammetta a parlare l’avvocato, su richiesta della Difesa, dispone contestualmente le torture a cui sottoporlo prima, dopo, e durante il suo intervento. Così pure compete alla Giudice, ordinare la sostituzione dell’imputato con l’avvocato, qualora la Sanitaria abbia verificato l’impossibilità fisica del primo a sostenere altre torture. Naturalmente, per motivi sanitari, è possibile interrompere o sospendere l’istruttoria, ed è in genere la Difesa, ad occuparsi di questo tipo di istanze. L’istruttoria, si conclude con il convincimento della Giudice circa la colpevolezza dell’imputato, ed il suo grado di pentimento. La Giudice quindi, stabilisce la data della pubblica udienza per il dibattimento, a cui sono invitate tutte le Signore che hanno fatto le annotazioni per le quali si è proceduto. L’udienza, è solitamente vicina alla fine dell’istruttoria, per cui, l’imputato vi giunge in condizioni molto gravi, provato dalle torture, e privo di resistenza, come si conviene ad un vero penitente. Al dibattimento, l’Accusa ripete i capi di imputazione, spiega l’andamento dell’istruttoria, descrivendo le torture applicate e gli esiti degli interrogatori, e infine formula le imputazioni conclusive. La Difesa, o l’avvocato sotto tortura, espongono le ragioni a discarico dell’imputato. Infine quest’ultimo, manifesta pubblicamente le sue colpe ed il suo pentimento. La Giudice, a questo punto, chiede alle Signore che sono intervenute, di esprimere un sintetico parere sullo schiavo, e sugli atti esposti. Ottenuto ciò, può pronunciare la Sentenza, con la quale si definiscono le colpe attribuite, si stabiliscono le punizioni conseguenti, vengono disposte eventuali ulteriori misure cautelari e si dispone la cancellazione delle note, emendate dalla pena e dal pentimento. Tutte le altre restano: sia quelle “sospese” che quelle che la Giudice abbia deciso di lasciare, per riservare la possibilità di un ulteriore giudizio. E’ questo un particolare molto importante, poiché ha la conseguenza di rendere possibile un nuovo procedimento, sulle stesse colpe già imputate allo schiavo, ma non definite col giudizio. Teoricamente, è perfino possibile che la Giudice, dopo aver disposto la pena, non cancelli alcuna nota, il ché, comporterebbe l’immediato avvio di un nuovo procedimento disciplinare alla fine della punizione. Circa l’esecuzione della punizione, va detto che la competenza a provvedervi è del Corpo delle Guardiane, che si avvalgono della collaborazione delle Sanitarie, per valutare le condizioni fisiche della vittima, con la supervisione dell’Ufficio della Persecuzione. Le pene possono essere istantanee, cioè destinate ad esaurirsi in una sessione di tortura, o durature, cioè protratte nel tempo. Le pene istantanee, come la fustigazione, vengono eseguite pubblicamente, alla presenza delle Signore e degli schiavi. Possono essere di varia durata e gravità, ed hanno in comune, il fatto che la vittima viene esibita durante l’esecuzione, in modo che tutti ne possano apprezzare l’efficacia. Le pene durature, come la reclusione in carcere duro, o l’applicazione di gravi regimi di costrizione, o privazione, si svolgono in un arco di tempo più lungo, per cui non si tratta di una pubblica esibizione, fermo restando, che qualunque Signora può verificarne lo svolgimento, ed assistere o partecipare alle sessioni di tortura, che sono previste nel loro ambito. Mentre le pene istantanee, consentono l’immediata ripresa delle attività di servizio per la vittima, quelle durature, comportano l’esclusione dalle stesse, per il tempo necessario all’esecuzione. Va detto, che solo per le colpe più lievi, è prevista soltanto la pena immediata, e che, in genere, una pena duratura segue all’esecuzione della prima. Così, ad esempio, può capitare che per una colpa di media gravità, la Sentenza condanni l’imputato a subire una fustigazione di cinquanta colpi, con esibizione alla gogna per due giornate, oltre al carcere duro per quindici giorni, con sessioni di tortura previste ogni due giorni, e della durata di sei ore nette ciascuna. Questo, è un classico esempio del contenuto di una Sentenza, ed è importante tenere presente che le decisioni sulle pene, riguardano solo la Giudice, che si basa sull’esperienza, sulla sua valutazione dell’istruttoria, sui pareri delle Dominatrici sentite in dibattimento e su alcuni indirizzi periodicamente formulati dalla Corte di Giustizia, circa la convenienza di utilizzare certe torture piuttosto che altre. Oltre alle punizioni in senso stretto, la Sentenza può disporre l’applicazione di cosiddette “precauzioni”, quali metodi di privazione o costrizione da imporre allo schiavo durante l’attività, per disincentivare la sua tendenza a commettere mancanze. Ve ne sono di vari tipi, ed anche in questo caso, compete solo alla Giudice deciderne la natura e la durata. Si tratta, comunque, di misure che consentono allo schiavo di espletare le mansioni di lavoro a cui deve essere adibito, e che hanno la caratteristica di rendere più gravosa o umiliante la sua condizione. Va fatto un ultimo chiarimento, nel caso che scada il periodo di permanenza dello schiavo al Castello, prima del completamento della punizione, o del periodo previsto per la misura precauzionale. In primo luogo, si cerca ogni modo possibile di prolungare la permanenza e consentire la totale somministrazione della pena. Se proprio non è possibile, lo schiavo dovrà finire di scontarla al suo rientro. Naturalmente, se nel frattempo ha recuperato una certa dose di energie, si provvede ad una sessione aggiuntiva di tortura, adeguata a riportarlo nelle condizioni fisiche e mentali, in cui era quando se n’è andato. Per concludere, sottolineo che tutte le operazioni del procedimento disciplinare, dall’inizio alla punizione, vengono filmate. I filmati, vengono utilizzati, sia durante il processo per documentarne lo svolgimento, che a scopo ricreativo, per le Padrone, ed educativo per gli schiavi. Avrete modo di assistere ad un estratto di questi filmati, per rendervi conto dell’efficacia di questi metodi, anche se, personalmente, ritengo che nessuna immagine possa descrivere adeguatamente, l’atmosfera che si respira durante le sessioni di tortura dell’inquisizione.
Con quelle parole, Miss Manuela concluse la sua lunga ed approfondita dissertazione. Rimase quindi in silenzio, per consentire ai suoi allievi di assimilare quanto aveva spiegato. F e gli altri, da parte loro, erano attoniti per la crudezza della lezione. Il meccanismo disciplinare appariva diabolicamente crudele, ed era difficile scegliere quale aspetto poteva essere più atroce. Era angoscioso il fatto che esistesse una procedura tanto perversa, e che le Signore avessero organizzato, uffici e regolamenti, finalizzati a somministrare tanto patimento alle vittime. Era allucinante, il fatto che non fosse previsto che l’imputato fosse a conoscenza degli addebiti, e che l’inquisizione pretendesse un suo pentimento, senza alcuna possibilità di discolpa. Era sicuramente atroce, il metodo con cui venivano disposte le torture durante l’istruttoria, e ci si poteva facilmente immaginare quanto crudeli fossero le possibili punizioni, di qualunque tipo e durata fossero. Era, ancora, una beffa perversa il ruolo della Difesa, e soprattutto, quello dello schiavo “avvocato”. In sostanza, appariva diabolico, il fatto che la complessa procedura, finisse col giustificare ogni tipo di arbitrio e di tortura, senza lasciare scampo alcuno, addirittura, consentendo il fatto che si potesse essere nuovamente processati per le stesse colpe. F, si sentiva sull’orlo del baratro, tenuto conto che nel giro di poche ore, gli era stato più volte minacciato l’avvio a suo carico di un procedimento di quel tipo. Sapeva di non avere scampo, e poteva solo sperare, di sfuggire alla persecuzione delle Dominatrici che avevano scelto di prenderlo di mira.
(continua)
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